Spesso vediamo giardini “non curati” dove le siepi e i rami degli alberi intralciano marciapiedi e strade o comunque dove, soprattutto nel periodo estivo, l’incuria provoca l’aumento di zanzare e altri “animaletti”. Spesso i proprietari non sanno che esiste un regolmento che prevede alcuni obblighi di manutenzione. Abbiamo pensato di pubblicarne uno stralcio
Enrico Mambrini
REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO
Adozione Delibera di Consiglio n. 23 del 27/02/2014
Regolamento
Art. 5.4. Verde privato in aree urbane e periurbane.
Per motivi igienici o di decoro urbano e paesaggistico nonché di pubblica sicurezza, il Comune,
anche su sollecitazione dell’Ente, può imporre al proprietario, con ordinanza, la manutenzione, la
conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi …………
La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo
quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.
E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di
effettuare, ai fini della pubblica sicurezza, i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi
riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale,
alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di
rimuoverli il più presto possibile.
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